Articolo 535 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
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3 giugno 1994
Art. 535. S a n z i o n i 1. Ai docenti non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravita' della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:
1) l'ammonizione;
2) la censura;
3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese;
4) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;
5) l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni;
6) l'esclusione definitiva dall'insegnamento.
2. Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 sono inflitte dal capo dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4), 5) e 6) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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