Articolo 461 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 460Articolo 459
Versione
3 giugno 1994
Art. 461. Norme procedurali 1. Non si da' luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.
2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale gia' in attivita' di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente