Articolo 201 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
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21 aprile 1942
Art. 201.
(Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti).

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66.
Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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