Articolo 45 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
Articolo 44Articolo 42
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21 aprile 1942
Art. 45.
(Formalita' eseguite dopo la dichiarazione di fallimento).

Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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