Articolo 47 - Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali
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21 aprile 1942
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17 luglio 2006
Art. 47.
(Alimenti al fallito e alla famiglia).

Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, ((...)) puo' concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.
La casa di proprieta' del fallito, nei limiti in cui e' necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non puo' essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attivita'.
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
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