Art. 12. Commissioni provinciali
In ogni Provincia, con decreto del prefetto e' istituita la Commissione provinciale per il personale domestico.
La Commissione e' presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, ed e' composta:
da quattro rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria;
da quattro persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, designate in ogni Provincia dai sindaci dei quattro principali Comuni;
da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato piu' rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 , scelti dal prefetto della Provincia;
da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;
da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura.
In ogni Provincia, con decreto del prefetto e' istituita la Commissione provinciale per il personale domestico.
La Commissione e' presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, ed e' composta:
da quattro rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria;
da quattro persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, designate in ogni Provincia dai sindaci dei quattro principali Comuni;
da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato piu' rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 , scelti dal prefetto della Provincia;
da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;
da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura.