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Sentenza 19 ottobre 2023
Sentenza 19 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2023, n. 42671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42671 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere SE SANTALUCI SENTENZA sui ricorsi proposti da: PA NO nato a [...]( ITALIA) il 06/12/1949 AG CA nato a [...] il [...] PA SE nato a [...] il [...] PA NG AN nato a [...] il [...] avverso il decreto del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI Penale Sent. Sez. 1 Num. 42671 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SANTALUCIA SE Data Udienza: 13/09/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello - sezione misure di prevenzione - di Napoli ha confermato il decreto con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato a NO AN la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni due e mesi sei, siccome raggiunto da pericolosità qualificata ex art. 4, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 159 del 2011, e ha ordinato la confisca delle quote sociali totalitarie e delle quote di diritto di proprietà su ventitrè immobili, già sottoposti a sequestro di prevenzione. Ha a tal fine osservato che l'attualità della pericolosità qualificata è fondata su inequivoci indizi di appartenenza ad un'associazione mafiosa in ragione delle sentenze irrevocabili di condanna per il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "clan dei casalesi". L'elemento attualizzante è rappresentato dalla riunione verificatasi nel 2018 presso i locali della sua impresa, alla quale presero parte, oltre a lui, altre sedici persone gravate da pregiudizi penali. Per quel che concerne gli acquisti di beni immobili, la Corte di appello ha rilevato che al marzo 2003, periodo in cui avvennero gli acquisti, la famiglia AN non poteva disporre di euro 50.000,00 per il pagamento del corrispettivo, avendone a disposizione soltanto 20.000,00, anche a voler trascurare le uscite per pagamento imposte e spese effettive. In riferimento agli acquisti immobiliari del 2006, la Corte di appello ha rilevato che AN aveva a disposizione, nel novembre 2006, euro 146.000,00 e che le spese fino a quel momento erano state pari ad euiro 154.000,00, con conseguente impossibilità di ritenere che agli acquisti si sia fatto fronte con provviste lecite. Le conclusioni, a giudizio della Corte di appello, non mutano pur a voler considerare i modesti apporti finanziari della moglie e degli altri componenti il nucleo familiare. 2. Avverso il decreto il difensore di NO AN, SC AG, PP e NG MA AN, ha proposto plurimi ricorsi con unico atto, articolatapiù motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello, richiamando acriticamente le deduzioni del primo giudice, ha affermato in modo apodittico l'appartenenza del proposto ad una associazione camorristica, valorizzando quale elemento attualizzante della pericolosità sociale la riunione "verificatasi nel 2018, presso i locali della sua impresa, alla quale presero parte, oltre a lui, altre sedici persone gravate da pregiudizi penali". 1 In tal modo la Corte non ha adempiuto il dovere di motivazione, perché non ha spiegato le ragioni per le quali tale evento possa essersi effettivamente verificato e possa essere ritenuto espressione di un attuale collegamento del proposto con una compagine criminale. Del tutto apodittica è l'affermazione della Corte in merito all'impossibilità di apprezzare "effettivi mutamenti nella condotta di vita del proposto" in ragione della detenzione dallo stesso sofferta dopo l'anno 2018. E sono plurimi gli elementi oggettivi trascurati e che denotano la mancanza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale: in particolare, quel che emerge dal certific:ato penale, che non consente un giudizio di allarmante pericolosità, e lo svolgimento di attività lavorativa. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La motivazione del decreto è riduttiva. È generica l'affermazione di principio che i beni confiscati siano frutto del reimpiego di attività illecite, priva di qualsiasi riferimento concreto agli atti del procedimento. I beni di cui agli atti rogati il 22 marzo 2003 e il 21 novembre 2006 non sono altro che l'asse ereditario dei genitori di NO AN, che li acquistò liquidando le quote spettanti ai fratelli. La Corte ha poi trascurato le allegazioni difensive e in particolare una relazione contabile che ha documentato che tra il 1998 e il 2003 NE dichiarò redditi per oltre 120.000,00 euro, mentre il valore delle quote acquistare ammontava a euro 45.000,00. In relazione al secondo acquisto, rogito del 2006, il corrispettivo fu dilazionato e dal 2004 al 2007 il nucleo familiare di AN ebbe introiti leciti e documentati per circa euro 100.000,00, a cui occorre aggiungere altri redditi derivanti dai premi SISAL e UNIRE. La Corte ha poi omesso di individuare eventuali momenti sintomatici di una effettiva illecita acquisizione da parte di AN di proventi della organizzazione. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto affermato nei ricorsi, ossia che la Corte di appello si sia limitatq ad affermare, senza spiegarne le ragioni, la pericolosità sociale e l'attualità della stessa, il decreto impugnato contiene una adeguata motivazione su entrambi gli aspetti. 2 Il proposto, NO AN, è stato condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., in particolare per aver fatto parte del clan dei casalesi assumendo un ruolo tutt'altro che marginale, consistito nell'occuparsi della commissione di estorsioni ai danni degli imprenditori locali e ciò per un periodo che va dal 1997 al 2005. La qualificata pericolosità sociale derivante dalla partecipazione associativa, senza l'emersione di alcun fatto che possa far ritenere la cessazione del vincolo, ha rinvenuto significativi elementi da cui ragionevolmente dedurne l'attualità. È noto che, per giurisprudenza consolidata, "ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della attualità della pericolosità del proposto (In motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una partecipazione del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità)" (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511). Ebbene, la Corte di appello ha reso sul punto una compiuta motivazione, evidénziando che nel 2018 si tenne presso i locali aziendali del proposto una riunione alla quale prese parte quest'ultimo unitamente ad altre sedici persone con precedenti penali. Il dato è rilevante, sì come chiarito dalla Corte territoriale in risposta al rilievo difensivo della sporadicità del fatto, perché il proposto era solito partecipare a riunioni operative della cosca di appartenenza, nel corso delle quali si discuteva del reperimento di risorse finanziarie e delle modalità con cui assicurarsi e mantenere il dominio militare sul territorio, secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia. È allora logicamente plausibile l'assunto fatto proprio dalla Corte di appello, per il quale: l'organizzazione di una riunione così estesa, con la partecipazione di un elevato numero di pregiudicati del territorio, è indice di grave allarme ed evento che non può essere considerato sporadico ed episodico;
e, nonostante il tempo trascorso dagli ultimi elementi indiziarti della persistenza del vincolo associativo risalenti al 2008, non solo non sono intervenuti fatti di segno contrario e quindi di recesso dal gruppo ma ricorrono dati, come appunto quello della organizzazione e partecipazione alla menzionata riunione, che attestano l'attualità dell'appartenenza alla cosca camorristica dei casalesi. La Corte di appello ha poi aggiunto che il proposto ha sofferto un periodo di detenzione dall'aprile 2019 al marzo 2021 in carcere, e successivamente agli arresti domiciliari. Per nulla irragionevole, a fronte di tale condizione, il rilievo in ordine all'impossibilità di apprezzamento di effettivi mutamenti nella condotta di 3 vita e l'ulteriore osservazione che, accertato nel 2018 un fatto sintomatico di attualità, il trascorrere del successivo quadriennio, metà del quale in stato detentivo, non può indurre a ritenere che la pericolosità sia venuta meno. In tale contesto, gli elementi valorizzati dal ricorso, ossia la prestazione di attività lavorativa e il certificato penale, oggetto di un generico rinvio„ non hanno la forza di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale e di ridurlo ad una condizione di mera apparenza, unico vizio della struttura argomentativa che può rilevare nel sindacato di legittimità in tema di misure di prevenzione. 3. Il secondo motivo non è proponibile. Occorre rammentare che "in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricornpresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284). Ebbene, non può sfuggire che è lo stesso ricorrente a qualificare il vizio dedotto come vizio della motivazione, richiamando in rubrica, e poi nell'argomentazione a sostegno, la lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., senza neanche esperire un tentativo di prospettarlo in termini di violazione di legge. A prescindere da questo assorbente rilievo preclusivo all'esame delle doglianze, esse si prospettano comunque manifestamente infondate, atteso che la Corte di appello ha preso in esame le deduzioni difensive, consegnate per la gran parte alla relazione di consulenza tecnica di parte, e ha congruamente spiegato le ragioni sottese al giudizio di sproporzione tra acquisti e capacità reddituali ed economiche del proposto e quindi alla conclusione che non furono impiegate provviste finanziarie di provenienze lecite. 4. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma per ciascuno di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il presidente
e, nonostante il tempo trascorso dagli ultimi elementi indiziarti della persistenza del vincolo associativo risalenti al 2008, non solo non sono intervenuti fatti di segno contrario e quindi di recesso dal gruppo ma ricorrono dati, come appunto quello della organizzazione e partecipazione alla menzionata riunione, che attestano l'attualità dell'appartenenza alla cosca camorristica dei casalesi. La Corte di appello ha poi aggiunto che il proposto ha sofferto un periodo di detenzione dall'aprile 2019 al marzo 2021 in carcere, e successivamente agli arresti domiciliari. Per nulla irragionevole, a fronte di tale condizione, il rilievo in ordine all'impossibilità di apprezzamento di effettivi mutamenti nella condotta di 3 vita e l'ulteriore osservazione che, accertato nel 2018 un fatto sintomatico di attualità, il trascorrere del successivo quadriennio, metà del quale in stato detentivo, non può indurre a ritenere che la pericolosità sia venuta meno. In tale contesto, gli elementi valorizzati dal ricorso, ossia la prestazione di attività lavorativa e il certificato penale, oggetto di un generico rinvio„ non hanno la forza di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale e di ridurlo ad una condizione di mera apparenza, unico vizio della struttura argomentativa che può rilevare nel sindacato di legittimità in tema di misure di prevenzione. 3. Il secondo motivo non è proponibile. Occorre rammentare che "in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricornpresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284). Ebbene, non può sfuggire che è lo stesso ricorrente a qualificare il vizio dedotto come vizio della motivazione, richiamando in rubrica, e poi nell'argomentazione a sostegno, la lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., senza neanche esperire un tentativo di prospettarlo in termini di violazione di legge. A prescindere da questo assorbente rilievo preclusivo all'esame delle doglianze, esse si prospettano comunque manifestamente infondate, atteso che la Corte di appello ha preso in esame le deduzioni difensive, consegnate per la gran parte alla relazione di consulenza tecnica di parte, e ha congruamente spiegato le ragioni sottese al giudizio di sproporzione tra acquisti e capacità reddituali ed economiche del proposto e quindi alla conclusione che non furono impiegate provviste finanziarie di provenienze lecite. 4. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma per ciascuno di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il presidente