Articolo 26 del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145
Articolo 25Articolo 27
Versione
17 settembre 2015
Art. 26. Indagini a seguito di un incidente grave 1. In caso di incidente grave, gli organi preposti ai sensi della normativa nazionale vigente, avviano una inchiesta svolgendo indagini approfondite.
2. Alla conclusione dell'inchiesta, gli organi preposti di cui al comma 1 inoltrano gli atti al Comitato che ne mette a disposizione una sintesi alla Commissione. Il Comitato rende pubblica una versione non riservata dei risultati.
3. A seguito delle inchieste a norma del comma 1, il Comitato attua tutte le raccomandazioni, frutto delle indagini, che rientrano nell'ambito dei suoi poteri.
Entrata in vigore il 17 settembre 2015
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