Sentenza 12 febbraio 1998
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 340 cod. pen. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico), stante la sua natura residuale, in quanto configurabile ove il fatto volto a turbare la regolarità di uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità non sia preveduto da altre disposizioni di legge, nonché la sua generale applicabilità senza che rilevi il fine perseguito dall'agente o la sua qualità soggettiva, non è di per sè rivelatore di una condotta connotata da abuso di poteri o da violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da parte del soggetto attivo. Poiché, dunque, detto abuso ha natura soltanto eventuale ed accessoria, esso può configurarsi soltanto quando sia stata contestata e ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevato che nel caso di specie non era stata contestata l'aggravante indicata, ha annullato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici che era stata irrogata ai sensi dell'art. 31 cod. pen. - e quindi sul presupposto della sussistenza dell'abuso predetto - nei confronti del dirigente di una U.S.L. ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 340 cod. pen. per aver ordinato la chiusura pomeridiana di un ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/1998, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. La Cava Pasquale Presidente del 12.2.1998
1. Dott. Dapelo Carlo Consigliere SENTENZA
2. Dott. Sirena Pietro Consigliere N. 176
3. Dott. Esposito Antonio Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Malagnino Francesco Consigliere N. 37559/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SA GU nato il [...] a [...]
avverso la sentenza 9-7-1997 della Corte di Appello di Napoli. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Dapelo Carlo
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Galati Giovanni che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici. Udito il difensore avv. Castignino Titta in sostituzione dell'avv. Montalto Giuseppe che ha concluso come in ricorso.
- In fatto e in diritto -
Con sentenza 9/7/1997 la Corte di Appello di Napoli, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 499 del 18/3/1996 della sesta sezione penale, ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 340 cod. pen. nella fattispecie contestata a SA GU per avere il medesimo, quale dirigente dell'ufficio "Ticket" dell'USL, disposto, il 12/2/1991, in Campobasso, la chiusura pomeridiana dell'ufficio ha condannato l'imputato predetto alla pena di un mese di reclusione sostituita a norma dell'art. 53 L. 689/91 con la multa di L. 750.000 ed ha disposto l'interdizione del medesimo dai pubblici uffici per la durata di un anno.
Ha osservato la corte di merito: che le era stato demandato unicamente il compito di determinare la pena a seguito della diversa configurazione giuridica del reato operata dalla cassazione;
che l'imputato aveva espressamente rifiutato il beneficio della sospensione condizionale della pena qualora la sanzione detentiva fosse stata convertita - come in concreta era avvenuto - in sanzione pecuniaria;
che alla condanna conseguiva l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione di pubblici uffici per la durata minima di un anno ex art. 31 e 28 cod. pen. Con il proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deduce, con un primo motivo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché mancanza di motivazione in ordine dell'applicazione degli artt. 28 e 31 in relazione all'art.340 cod. pen., e, con un secondo motivo, violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 164 c.p.. Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo il reato di cui all'art. 340 c.p., stante la sua natura residuale, in quanto configurabile ove il fatto volto a turbare la regolarità di uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità non sia preveduto da altre disposizioni di legge, e la sua generale applicazione senza che rilevi il fine perseguito dalla gente o la sua qualità soggettiva non è, di per sè, rivelatore di una condotta connotata da abuso di poteri o da violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da parte del soggetto attivo.
Poiché, dunque, l'abuso ha natura soltanto eventuale e accessoria, può ritenersi sussistere, ai fini dell'applicabilità dell'art. 31 cod. pen. soltanto quando sia stata contestata e ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen. la qual cosa non è avvenuta nella fattispecie.
L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna alla pena accessoria della interdizione temporanea di pubblici uffici.
P. Q. M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla condanna alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 12 febbraio 1998. Depositato in Cancelleria il 17 marzo 1998