Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/1998, n. 3394
CASS
Sentenza 12 febbraio 1998

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Il reato di cui all'art. 340 cod. pen. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico), stante la sua natura residuale, in quanto configurabile ove il fatto volto a turbare la regolarità di uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità non sia preveduto da altre disposizioni di legge, nonché la sua generale applicabilità senza che rilevi il fine perseguito dall'agente o la sua qualità soggettiva, non è di per sè rivelatore di una condotta connotata da abuso di poteri o da violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio da parte del soggetto attivo. Poiché, dunque, detto abuso ha natura soltanto eventuale ed accessoria, esso può configurarsi soltanto quando sia stata contestata e ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevato che nel caso di specie non era stata contestata l'aggravante indicata, ha annullato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici che era stata irrogata ai sensi dell'art. 31 cod. pen. - e quindi sul presupposto della sussistenza dell'abuso predetto - nei confronti del dirigente di una U.S.L. ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 340 cod. pen. per aver ordinato la chiusura pomeridiana di un ufficio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/1998, n. 3394
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3394
    Data del deposito : 12 febbraio 1998

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