Articolo 22 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 16
Articolo 21Articolo 23
Versione
11 febbraio 2003
Art. 22

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni ne' restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati, restando inteso che il serbatoio normale e' quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi nonche' una minima quantita' di lubrificante necessaria per l'ordinaria manutenzione del veicolo durante il viaggio.

Entrata in vigore il 11 febbraio 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente