Articolo 25 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 16
Articolo 24Articolo 26
Versione
11 febbraio 2003
Art. 25

1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali delle Parti Contraenti.
2. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti incaricate della realizzazione del presente Accordo sono:
per il Governo della Repubblica Italiana:

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Dipartimento dei Trasporti Terrestri
per il Governo della Repubblica di Armenia
Ministero dei Trasporti

Entrata in vigore il 11 febbraio 2003
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