Sentenza 13 gennaio 2006
Massime • 1
In materia di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, la fattispecie criminosa di cui al comma secondo dell'art. 9 L. n. 1423 del 1956, nel testo in vigore prima della modifica apportata con la L. n. 155 del 2005 non ha natura di circostanza aggravante rispetto all'ipotesi di cui al comma primo, ma costituisce reato autonomo; pertanto integra il delitto di cui al comma secondo la violazione delle prescrizioni dell'obbligo o del divieto di soggiorno, mentre la violazione degli altri obblighi, a prescindere dalla misura in concreto applicata, realizza la fattispecie contravvenzionale di cui al primo comma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2006, n. 14526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14526 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 13/01/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 33
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 35038/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN GI, n. il 14 settembre 1964;
contro la sentenza 15 febbraio 2005 della Corte d'appello di Genova;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PEPINO Livio;
sentito il Procuratore Generale Dr.ssa CESQUI Elisabetta che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con sentenza 11 febbraio 2004 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Chiavari ha dichiarato AN GI colpevole di una pluralità di violazioni della L. n. 1423 del 1956, art. 9, commi 1 e 2, (per avere contravvenuto alle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Lavagna;
fatti commessi tra il dicembre 2000 e il gennaio 2001) e, ritenuta la continuazione, valutata la recidiva e applicata la diminuente del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. La pronuncia è stata confermata dalla Corte di appello di Genova con sentenza 15 febbraio 2005. La Corte territoriale, dato atto che la materialità dei fatti è incontestata, a fronte del motivo di appello con cui si deduceva l'unicità di alcuni degli episodi oggetto di imputazione (in quanto accertati nella stessa notte), ha osservato che "ogni singola violazione ha una autonoma rilevanza penale, indipendentemente dalla reiterazione della stessa nella medesima giornata" e che, data la condizione di sorvegliato speciale dell'appellante "non appaiono fondate, in fatto e in diritto, le disquisizioni dell'atto di appello relative alla diversa normativa applicabile in dipendenza dell'effettivo comportamento del NO di fuoruscita o meno dal territorio comunale".
Ha proposto ricorso il AN deducendo: a1) errore di diritto e illogicità della motivazione relativa alla affermazione della autonoma rilevanza penale delle violazioni accertate nella stessa notte;
a2) erronea qualificazione giuridica del reato relativamente ad alcune delle condotte contestate (in particolare quelle di cui ai procedimenti n. 347/2001, 403/2001 e 412/2001), non essendo provata la propria "fuoruscita" dai confini del Comune di Lavagna, con conseguente insussistenza dei presupposti del delitto di cui al comma secondo della citata L. n. 1423 del 1956, art.
9. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.
Quanto al primo, la contestazione di cui ai procedimenti n. 413/2001, 412/2001 e 415/2001 riguarda la violazione degli obblighi (per essersi allontanato dal comune di soggiorno) realizzata - stando al capo di imputazione - nella stessa notte tra il 15 e il 16 gennaio 2001, rispettivamente alle ore 23.30, 00.10 e 3.30. Orbene la motivazione sul punto della Corte di merito (secondo cui "ogni singola violazione ha una autonoma rilevanza penale, indipendentemente dalla reiterazione della stessa nella medesima giornata") è del tutto apodittica ed integra, in via alternativa, il vizio di violazione di legge o di mancanza di motivazione. Se, infatti, l'assenza del NO dall'abitazione si è protratta per l'intera notte senza soluzione di continuità, è evidente l'esistenza di un unico reato (non potendo sulla unicità o pluralità di reati influire un elemento esterno come l'unicità o la pluralità di controlli da parte delle forze dell'ordine). Se, invece, la situazione ritenuta dalla Corte territoriale è quella di una reiterazione di violazioni ravvicinate nel tempo ma autonome e frutto di distinte decisioni, è agevole rilevare che di ciò manca ogni motivazione (in un contesto in cui, data l'estrema prossimità temporale degli accertamenti, ciò non può essere implicitamente ritenuto sulla base delle comuni massime di esperienza). Quanto al secondo motivo, manca in atti, con riferimento ai procedimenti n. 347/2001, 403/2001 e 412/2001, ogni motivazione in ordine alla effettiva "fuoruscita" del AN dal comune di Lavagna e ciò non può essere definito - come fa la Corte Territoriale - irrilevante, essendo orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, prima della modifica dell'art. 9 legge n. 1423/1956 operato con D.L. 27 luglio 2005, n. 144, (convertito il L. 31 luglio 2005, n. 155), che "la fattispecie criminosa di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, comma 2, art. 9, nel testo in vigore a seguito delle modifiche introdotte con la L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 12, - inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno - non ha, rispetto a quella prevista dal primo comma, natura di circostanza aggravante, ma è autonoma figura di reato;
ne consegue che, ai fini della sussistenza della ipotesi delittuosa di cui al secondo comma della citata norma, è necessario che si verifichi, da parte del sorvegliato speciale, la violazione delle prescrizioni dell'obbligo o del divieto di soggiorno, mentre integra la contravvenzione di cui al primo comma la violazione degli altri obblighi, qualunque sia la misura in concreto applicata" (così, per tutte, Cass., sez. 1, 2-24 dicembre 1996, Mariniello, riv. n. 206430). Alla stregua di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2006