Art. 12
(Maggiorazione dei contributi)
Art. 2, c. 3, D.L. n. 19/84 , conv. con mod. L.n. 80/1984
1. Il contributo indicato nei precedenti articoli 10 e 11 e' maggiorato della somma occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico, nei limiti del 40 per cento della superficie residenziale utile ammessa a contributo.
Idem, c. 4
2. Il predetto contributo e' altresi' maggiorato delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto.
Idem, c. 5
3. La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai precedenti commi non puo' essere superiore, per ogni metro quadrato, al 60 per cento del costo d'intervento come definito nel precedente articolo 10, comma 2.
Art. 6, D.L. n. 19/1984 , conv. con mod. L.n. 80/1984; Art. 3 , c. 11, D.L. n. 474/87 , conv. con mod. L.n. 12/1988
4. I contributi di cui ai precedenti articoli 10 e 11 sono ulteriormente maggiorati delle seguenti percentuali fra loro cumulabili:
a) del 15 per cento per gli interventi su unita' immobiliari da ricostruire o da riparare nelle aree classificate con indice di sismicita' da S=9 a S=12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti;
b) dal 15 per cento gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
c) del 10 per cento per le unita' aventi superfici residenziali fino a metri quadrati 46;
d) del 5 per cento per le unita' a enti superfici residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70;
e) del 10 per cento nel caso che gli interventi prevedano l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali, ai sensi dell' articolo 56, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 o del 5 per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano.
f) del 10 per cento per gli interventi su unita' immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
g) del 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale.
(Maggiorazione dei contributi)
Art. 2, c. 3, D.L. n. 19/84 , conv. con mod. L.n. 80/1984
1. Il contributo indicato nei precedenti articoli 10 e 11 e' maggiorato della somma occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico, nei limiti del 40 per cento della superficie residenziale utile ammessa a contributo.
Idem, c. 4
2. Il predetto contributo e' altresi' maggiorato delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto.
Idem, c. 5
3. La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai precedenti commi non puo' essere superiore, per ogni metro quadrato, al 60 per cento del costo d'intervento come definito nel precedente articolo 10, comma 2.
Art. 6, D.L. n. 19/1984 , conv. con mod. L.n. 80/1984; Art. 3 , c. 11, D.L. n. 474/87 , conv. con mod. L.n. 12/1988
4. I contributi di cui ai precedenti articoli 10 e 11 sono ulteriormente maggiorati delle seguenti percentuali fra loro cumulabili:
a) del 15 per cento per gli interventi su unita' immobiliari da ricostruire o da riparare nelle aree classificate con indice di sismicita' da S=9 a S=12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti;
b) dal 15 per cento gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
c) del 10 per cento per le unita' aventi superfici residenziali fino a metri quadrati 46;
d) del 5 per cento per le unita' a enti superfici residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70;
e) del 10 per cento nel caso che gli interventi prevedano l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali, ai sensi dell' articolo 56, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 o del 5 per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano.
f) del 10 per cento per gli interventi su unita' immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
g) del 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale.