Articolo 5 del Decreto 1 aprile 2008, n. 86
Articolo 4Articolo 6
Versione
3 giugno 2002
Art. 5. Presunzione di assolvimento
dell'obbligo di assicurazione 1. In attuazione dell'articolo 125, comma 7, del codice, per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica italiana, della citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione e' rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (e le isole de la Manica, Gibilterra, l'Isola di Man), Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna (Ceuta e Mililla), Svezia, Svizzera, Ungheria.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 125, comma 7 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , si veda le note alle premesse.
Entrata in vigore il 3 giugno 2002
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