Articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 99Articolo 101
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9 febbraio 1957
Art. 100. (Censura)

La censura e' inflitta dal capo dell'ufficio che secondo l'ordinamento dell'amministrazione centrale o delle circoscrizioni periferiche e' preposto ad un ramo della amministrazione.
Salvo quanto previsto dall'art. 123 per i direttori generali, al capo del servizio o dell'ufficio centrale ed al capo dell'ufficio periferico che dipendono direttamente dall'autorita' centrale la sanzione e' inflitta dal ministro.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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