Articolo 249 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 248Articolo 250
Versione
9 febbraio 1957
Art. 249. (Collocamento a riposo di ufficio degli ispettori generali capi e dei questori per gravi ragioni di servizio)

Gli ispettori generali capi ed i questori di pubblica sicurezza possono, su proposta del Consiglio di amministrazione, essere dispensati o collocati a riposo per gravi ragioni di servizio indipendentemente da qualsiasi limite di eta' e di servizio, con il trattamento di cui all'art. 238.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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