Articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 51Articolo 53
Versione
9 febbraio 1957
Art. 52. (Organi compenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere ausiliarie)

Il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera ausiliaria e' compilato dal direttore della sezione. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della divisione o del reparto.
Rimangono salve le diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni per il personale che presta servizio presso uffici periferici.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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