Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 2
Versione
9 febbraio 1957
Art. 1. (Distinzione delle carriere)

Le carriere degli impiegati civili dello Stato, amministrativi e tecnici, sono distinte come segue:
carriere direttive;
carriere di concetto;
carriere esecutive;
carriere del personale ausiliario.
Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite per ciascuna amministrazione nei quadri annessi al presente decreto.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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