Articolo 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 68Articolo 70
Versione
9 febbraio 1957
Art. 69. (Aspettativa per motivi di famiglia)

L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.
L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata della aspettativa richiesta.
L'aspettativa puo' in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
Il periodo di aspettativa non puo' eccedere la durata di un anno.
L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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