Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 6Articolo 8
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9 febbraio 1957
Art. 7. (Graduatoria del concorso)

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.
Il ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel bollettino ufficiale del ministero. Di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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