Articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Articolo 50Articolo 52
Versione
9 febbraio 1957
Art. 51. (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere esecutive)

Il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera esecutiva in servizio presso una sezione o ufficio equiparato dell'amministrazione centrale, e' compilato dal direttore della sezione o dell'ufficio. Il giudizio complessivo e' espresso dal competente direttore di divisione.
Il rapporto informativo per l'impiegato che presti servizio in uffici di copia o di archivio costituiti presso una direzione generale o un ufficio centrale, e' compilato da un direttore di sezione designato dal competente direttore generale o capo dell'ufficio centrale; il giudizio complessivo e' espresso da un direttore di divisione egualmente designato.
Salve le diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni, il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera, esecutiva che presti servizio in uffici di copia o di archivio costituiti presso gli uffici periferici e' compilato da un direttore di sezione designato dal capo dell'ufficio periferico; il giudizio complessivo e' espresso da un direttore di divisione o di reparto egualmente designato. Per l'impiegato in servizio presso una sezione od ufficio equiparato, il rapporto e' compilato dal direttore della sezione o dell'ufficio; il giudizio complessivo e' espresso dal direttore di divisione o del reparto.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957
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