Articolo 52 del Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Articolo 51Articolo 53
Versione
17 luglio 2006
Art. 52. Sostituzione dell'articolo 58
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 58 (Obbligazioni e titoli di debito). - I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi gia' effettuati; se e' previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.".
Entrata in vigore il 17 luglio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente