Art. 54. Sostituzione dell'articolo 69
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 69 (Atti compiuti tra i coniugi). - Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi piu' di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.".
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 69 (Atti compiuti tra i coniugi). - Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi piu' di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.".