Articolo 8 del Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400
Articolo 11Articolo 9
Versione
6 ottobre 1993
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Versione
1 gennaio 2007
Art. 8. 1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento. ((6))

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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 257) che "Le disposizioni di cui all' articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 , e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze.
Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto e' incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto e' commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatone vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007
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