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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 257) che "Le disposizioni di cui all' articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 , e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze.
Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto e' incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto e' commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatone vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi".