Articolo 4 bis del Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109
Articolo 4Articolo 4 ter
Versione
4 luglio 2017
>
Versione
1 luglio 2025
Art. 4-bis. (Misure di congelamento nazionali) 1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di designazione disposti dalle Nazioni unite, e nel rispetto degli obblighi sanciti dalla Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e delle specifiche misure restrittive disposte dall'Unione europea nonche' delle iniziative assunte dall'autorita' giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato, dispone con proprio decreto, per un periodo di sei mesi, rinnovabili nelle stesse forme fino a quando ne permangano le condizioni, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entita' che pongono in essere o tentano di porre in essere una o piu' delle condotte con finalita' di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, una o piu' condotte volte al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa ovvero una o piu' condotte che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
2. Quando la richiesta di congelamento e' indirizzata alle Autorita' italiane da un altro Stato ai sensi della Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Comitato da' ((tempestiva)) notizia a tale Stato degli esiti della richiesta e dell'eventuale adozione di misure di congelamento adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2-bis. ((Quando la richiesta di congelamento e' indirizzata dalle Autorita' italiane a un altro Stato, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Comitato fornisce a tale Stato ogni possibile e specifica informazione a supporto della designazione.)) 3. Il decreto di cui al comma 1, avente efficacia fin dalla data della sua adozione, e' pubblicato senza ritardo su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze e delle autorita' di vigilanza di settore, in ragione delle rispettive attribuzioni. Del suddetto decreto verra' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
(6)

------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Entrata in vigore il 1 luglio 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente