Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2003, n. 15009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15009 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUB LIC1 50 09 / 0 3 IN NOME EL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RECLAMO AL TRIBUNALE SEZIONE PRIMA CIVILE FALLIMENTARE AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO DEL CONCORDATO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PREVENTIVO R.G.N. 1243/01 - Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 30437 PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Donato .3972 - Consigliere Rep. 3 Dott. Mario Rosario MORELLI Ud. 04/03/2003 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI ZI COSTANTINO, in proprio e nella qualità di creditore della Società "Costruzioni Cav. Lav. SpA" elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso l'avvocato ARTURO ALFIERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO MARIA BRUNETTI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
IMMOBILIARE ZEUS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2003 ROMA VIA PORTUENSE 104, presso l'avvocato ANTONIA DE Richiesta popia esecutiva dal Sig. CAMICIOLA 542 ANGELIS, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO per diritti € 14.46 il 29-x.03 IL CANCELLIERE CAMICIOLA, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente M - nonchè
contro
CH LO;
- intimato avverso il decreto del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositato il 23/10/00 (M 100 R.G.).- 5 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2003 dal Consigliere Dott. Donato c PLENTEDA;
udito per il resistente 1'Avvocato Camiciola che ha chiesto l'inammissibilità o rigetto del ricorso;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo ZZ IZ NT, amministratore della so- cietà Impresa di Costruzioni Cav. Lav. ZZ Costanti- no, s.p.a., ammessa al concordato preventivo, propose reclamo al Tribunale di Ascoli Piceno avverso l'ordinanza 7.4.2000 del giudice delegato della proce- dura, che aveva aggiudicato, all'esito della vendita senza incanto, un immobile all'unico offerente avv. Massimo Camiciola, per sé o per persona da nominare, poi indicata nella società Immobiliare Zeus s.r.l., con sede in Iesi. Dedusse la nullità delle operazioni di vendita e del successivo decreto di trasferimento, in quanto il termine di trenta giorni dall'ultima formalità, per la presentazione delle offerte, negli avvisi di vendita pubblicati nei quotidiani era stato indicato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dalla ordinanza. Il tribunale dichiarò inammissibile il reclamo, con decreto 23.X.2000, rilevandone la tardività, perché proposto il 19.6.2000, oltre il termine di gg. 10 da quando la società aveva avuto conoscenza dell'ordinanza di aggiudicazione e precisamente dal 2.5.2000, in cui essa aveva inviato alla aggiudicataria la fattura per l'importo della vendita, dando atto che il prezzo era stato già pagato. Rilevò comunque quel giudice la infondatezza nel merito del gravame, considerato che la circostanza che il termine delle offerte risultante dagli avvisi di vendita pubblicato nei quotidiani fosse stato inferiore a quello indicato nella ordinanza di vendita costituiva una mera irregolarità ed era comunque inopponibile all'acquirente, in forza del principio di affidamento incolpevole di cui l'art. 2929 c.c. costituisce appli- cazione per la espropriazione forzata. " Propone ricorso per cassazione con תון motivo il predetto amministratore della società in concordato, "quale fideiussore e in proprio, nonché quale creditore della società". Resiste con controricorso la Immobiliare Zeus s.r.l; non ha presentato difese il liquidatore giudi- ziale del concordato. Motivi della decisione Denunzia il ricorrente la violazione e falsa appli- cazione degli artt. 26 e 105 L.F. e degli artt. 737 743, 136 e 574 c.p.c., lamentando che il tribunale ab- bia ritenuto equivalente alla formale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria la sua cono- scenza, della quale ha comunque contestato la esisten- za. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato inammissibile il reclamo, perché proposto oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione della ordinanza del giudice delegato del procedimento di concordato preventivo, che aveva aggiu- dicato, in sede di vendita senza incanto, 1'immobile all'unico offerente;
ha, inoltre, dichiarato infondato il reclamo nel merito "1
considerato che
la circostanza che il termine delle offerte risultante dagli avvisi di vendita pubblicati nei quotidiani sia risultato infe- さ riore a quello indicato nella ordinanza di vendita, 4 causata evidentemente dal ritardo nella esecuzione del- la pubblicazione stessa, costituisce una irregolarità che non determina la nullità delle operazioni di aggiu- dicazione;
e tanto meno opponibile all'acquirente, in base al principio generale dell'affidamento incolpevo- le, di cui, nella espropriazione e forzata, l'art-. 2929 cc. costituisce applicazione particolare". Con il ricorso per cassazione la società in concor- dato e ZZ NT IZ hanno denunziato la violazione di legge con riguardo alla tardività del reclamo, come ritenuta dal giudice di merito, del tutto omettendo di censurare la seconda ratio decidendi, af- ferente al merito della ordinanza reclamata. Tanto determina la inammissibilità del gravame, in quanto, "qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa specifica impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibile per difetto di interesse le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante la intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa" ( tra le più recenti Cass. 5493, 4424 e 4349/2001 ). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 4.100, di cui per esborsi 100 e per onorari 4.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- danna il ricorrente alle spese processuali in Euro 4.100, di cui 100 per esborsi e 4.000 per onorari, ol- tre alle spese generali come per legge. Roma 4.3.2003. Il Presidente Il Consigliere estensore TheDonato Planteda Giovanni Losavio Everanitsaved IL CANCELLIERE Somento Maraliye CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositate in Cancelleria 8 OTT. 2003 -il IL CANCELA . 6