Sentenza 13 marzo 2001
Massime • 1
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza cioè alla qualificazione che del provvedimento ha dato il giudice che lo ha emesso, indipendentemente dalla sua esattezza. Conseguentemente non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione di cui questi abbia escluso la qualificabilità come provvedimento definitorio di una opposizione agli atti esecutivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2001, n. 3630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3630 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IS ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato D'AGOSTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato IS ET, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 19472/98 proposto da:
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio dell'avvocato TAMBURRO LUCIANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
IS ET;
- intimato -
avverso il provvedimento del OR di MESSINA, depositato il 09/10/97; R.G. 1286/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato TAMBURRO LUCIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale e rigetto del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' avv. Pietro Intelisano, distrattario per le spese relative a nove procedimenti giudiziari nei quali egli aveva assistito dipendenti della spa Ferrovie dello Stato, ha instaurato altrettante procedure esecutive per ottenere il soddisfacimento dei suoi crediti con l'attribuzione di crediti che la predetta società vantava nei confronti di terzi.
Nel corso delle stesse la esecutata ha soddisfatto il credito per cui il predetto professionista aveva promosso l'esecuzione preso terzi, ma non ha provveduto al pagamento delle spese relative a tali procedure.
Per tale ragione il OR riunite tali procedure, ha liquidato all'avv. Intelisano, complessivamente, L.
1.217.000 delle quali lire 150.000 per spese e lire 1.067.000 per competenze ed onorari. Tale liquidazione è avvenuta con ordinanza depositata l'11 aprile 1995; della stessa l'esecutante ha chiesto ed ottenuto copia il 24 aprile 1995.
Il successivo 27 aprile, avverso tale provvedimento, egli ha proposto reclamo.
Il OR, a scioglimento della riserva, con provvedimento del 9.10.97 ha affermato la non reclamabilità del provvedimento in questione e che contro di esso può esser proposta opposizione agli atti esecutivi, con conseguente improponibilità del reclamo proposto.
Per tale ragione egli lo ha rigettato e dichiarato l'estinzione della procedura.
Avverso il provvedimento pretorile l'avv. Intelisano ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione sorretto da due motivi.
La spa Ferrovie dello Stato resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale.
Le parti hanno anche presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, vanno riuniti i due ricorsi, quello principale e quello incidentale attenendo essi alla medesima decisione. Il ricorso principale, proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. è inammissibile.
Il provvedimento, emesso dal OR, sopra menzionato, che ha dato origine al presente giudizio per cassazione come prima si è detto, ha ritenuto non reclamabile l'ordinanza che liquidava le spese di lite di spettanza dell'avv. Intelisano per le procedure esecutive riunite, giacché la stessa, in quanto provvedimento del giudice dell'esecuzione, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi con la conseguenza che la questione sollevata con il reclamo s'appalesa improponibile.
A tal proposito rileva la Corte che è principio consolidato nella propria giurisprudenza che, al fine di identificare il mezzo di impugnazione esperibile contro un determinato provvedimento, occorre aver riguardo, per il c.d. principio dell'apparenza alla qualificazione che del provvedimento stesso ha dato il giudice che lo ha emesso, sia oppur no condivisibile tale qualificazione ed a prescindere dalle considerazioni che lo giustificano. Nel caso in esame come prima si è detto, il OR ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall'avv. Intelisano perché questi avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi. Alla stregua della riportata motivazione che sorregge la statuizione impugnata, non v'è dubbio che il OR ha escluso che l'avv. Intelisano avesse proposto opposizione agli atti esecutivi e, conseguentemente si deve ritenere che, secondo lo stesso, il provvedimento da lui emesso non era intervenuto a definire una opposizione agli atti esecutivi: con la conseguente non impugnabilità prevista dall'art. 618 c.p.c., giustificativa di un ricorso per cassazione proponibile ai sensi dell'art. 111 Cost.. Il ricorso incidentale, che attiene alla questione della tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi, va dichiarato assorbito.
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale;
assorbito l'incidentale.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2001