Articolo 11 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918
Articolo 10Articolo 12
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1 ottobre 1937
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28 giugno 1938
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8 agosto 1939
Art. 11.

L'indennita' giornaliera decorre dal giorno successivo a quello in cui e' apposta sul ruolo la annotazione di sbarco.

Per le malattie che si manifestano dopo lo sbarco la indennita' decorre ((dal quarto giorno successivo a quello della denunzia, da parte dell'assicurato, della malattia debitamente accertata dalla Cassa marittima)) .
Entrata in vigore il 8 agosto 1939
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