Art. 11.
L'indennita' giornaliera decorre dal giorno successivo a quello in cui e' apposta sul ruolo la annotazione di sbarco.
Per le malattie che si manifestano dopo lo sbarco la indennita' decorre ((dal quarto giorno successivo a quello della denunzia, da parte dell'assicurato, della malattia debitamente accertata dalla Cassa marittima)) .
L'indennita' giornaliera decorre dal giorno successivo a quello in cui e' apposta sul ruolo la annotazione di sbarco.
Per le malattie che si manifestano dopo lo sbarco la indennita' decorre ((dal quarto giorno successivo a quello della denunzia, da parte dell'assicurato, della malattia debitamente accertata dalla Cassa marittima)) .