Articolo 10 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918
Articolo 9Articolo 11
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1 ottobre 1937
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8 agosto 1939
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1 gennaio 2024
Art. 10.

L'indennita' giornaliera e' calcolata sul salario effettivamente goduto dall'assicurato alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo. ((Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7, insorti dal 1° gennaio 2024, l'indennita' giornaliera e' calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si e' verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si e' verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennita' giornaliera e' calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti)) .

Per la determinazione del salario si osservano le norme degli articoli 71, primo e terzo comma, e 72 del regolamento 25 gennaio 1937, n. 200 .

La paga base giornaliera di cui al citato art. 71, primo comma, si calcola dividendo per trenta il salario mensile.

L'indennita' giornaliera e' pagata posticipatamente a periodi non eccedenti i sette giorni.

Il datore di lavoro non puo' rifiutarsi di fare anticipazioni quando ne sia richiesto dalla Cassa marittima.

In caso di sbarco di un ammalato in un porto del Regno non vi e' obbligo di deposito delle spese di cura e di rimpatrio da parte del comandante della nave; se lo sbarco avviene in altri porti il comandante, d'accordo con l'Ufficio di porto o consolare, deve garantire o depositare presso detto Ufficio oltre le spese suddette anche acconti sulle indennita' per inabilita' temporanea per il periodo che l'Ufficio stesso stabilira'.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2024
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