Articolo 5 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 giugno 2000
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Versione
13 luglio 2011
Art. 5. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore 1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 . ((2)) 2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
3. La stazione appaltante puo' mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del comma 1 del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".
Entrata in vigore il 13 luglio 2011
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