Sentenza 12 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di condono fiscale per l'IVA e con riguardo alla disciplina di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516), l'inosservanza, da parte del contribuente, dell'onere, previsto dall'art. 28, quarto comma, del citato D.L., di rinunciare espressamente, nella dichiarazione integrativa, all'eventuale credito d'imposta risultante dalla dichiarazione per il 1981 non determina, in assenza di un'espressa previsione in tal senso, la nullità della predetta dichiarazione integrativa, bensì l'effetto di lasciare l'amministrazione libera di scegliere tra l'accettazione della definizione automatica del rapporto e l'esercizio del potere di accertamento, con la conseguenza che, una volta riconosciuta da parte dell'amministrazione la validità della dichiarazione integrativa (ancorché senza espressa rinuncia al credito), il contribuente perde la possibilità di azionare il diritto al rimborso, che non può coesistere con la definizione automatica dell'imponibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2004, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. MERONE NI - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON TO & VI S.N.C., in persona del legale rappresentante ON EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato SANDRO DE BELVIS, difeso dall'avvocato CARLO VERMIGLIO, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZA UFFICIO IVA MESSINA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso la decisione n. 6592/99 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 03/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/03 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato PALUMBO (delega) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GENTILI che ha chiesto in via principale l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.n.c. ON NI e EN, che vantava un credito IVA di L. 74.103.000= nella dichiarazione 1981, non computato in detrazione per l'anno 1982, presentava denunzia integrativa per i periodi dal 1977 al 1981, ai sensi dell'art. 28 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, senza rinunziare peraltro al su indicato credito d'imposta, del quale chiedeva il rimborso con istanza 26 maggio 1984, rimborso che le veniva riconosciuto dalle Commissioni Tributarie di 1^ e 2^ grado sul presupposto che, pur in presenza di dichiarazione integrativa valida per definizione automatica degli anni indicati dal contribuente, il rimborso in questione poteva essere richiesto, non ostandovi la mancata esposizione del credito IVA nella dichiarazione annuale successiva.
Su ricorso dell'Ufficio, la Commissione Tributaria Centrale, con decisione 3 novembre 1999 ha, invece, ritenuto preclusa la domanda di rimborso per effetto della dichiarazione integrativa di cui al D.L. 429/82, la quale comporta l'esaurimento del rapporto tributario per il periodo indicato nella predetta dichiarazione e la contemporanea rinuncia ad eventuali crediti d'imposta. Nè poteva invocarsi, secondo la Commissione Centrale, a distanza di circa due anni dalla dichiarazione integrativa, un errore materiale non evidente ne' riconoscibile, avendo tra l'altro l'atto di definizione automatica raggiunto lo scopo di evitare accertamenti in rettifica. La Società ON NI e EN chiedono la cassazione di tale decisione sulla base di un unico motivo.
L'Amministrazione Finanziaria si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, adducendo violazione dell'art. 28 del D.L. 429/82, nonché contraddittorietà della decisione impugnata, la
Società ricorrente sostiene che la definizione automatica ex art. 28 del cit. D.L. deve essere espressamente richiesta (ciò che nella specie non sarebbe avvenuto) e che comunque si rinunci espressamente ad un eventuale credito di imposta. Nella specie, la dichiarazione integrativa presentata dalla Società, priva di tali requisiti dovrebbe pertanto essere qualificata o come dichiarazione integrativa semplice, non ostativa dei controlli del Fisco, ovvero essere considerata nulla, non avendo l'atto raggiunto il suo scopo giuridico.
Nè si potrebbe dedurre la natura automatica della dichiarazione, come sostiene la Commissione Centrale, dalla assenza di successivi accertamenti per il periodo condonato, accertamenti ancora possibili, nel periodo in cui fu presentata l'istanza di rimborso (1984). Il ricorso non è fondato.
Premesso che, per i limiti di impugnabilità avanti a questa Corte imposti dall'art. 111 Cost. avverso le pronunce della Commissione Tributaria Centrale non sono censurabili gli accertamenti in fatto compiuti dalla stessa Commissione, si osserva che l'art. 28 quarto comma del D.L. 429 del 1982, cui deve essere rapportata la fattispecie di cui è causa, dispone: "In deroga al comma precedente (riguardante la comminatoria di nullità ove la dichiarazione integrativa presentata à sensi del terzo comma del cit. D.L. non includa tutti i periodi di imposta per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione), se i contribuenti hanno presentato per l'anno 1981 la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza d'imposta in detrazione nell'anno successivo, non si applica la definizione automatica...È comunque ammessa la definizione automatica qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito "derivante da una tal eccedenza".
Poiché, nella specie, non è stata presentata la dichiarazione annuale a credito, unico punto su cui si controverte, nella interpretazione del disposto normativo di cui sopra, è se la mancata rinuncia al credito inserita nella dichiarazione integrativa, comporti l'obbligo, per l'Amministrazione Finanziaria, di ritenere nulla la dichiarazione stessa.
Una tal comminatoria di nullità non è tuttavia presente nel quarto comma del cit. art. 28, il quale costituisce anzi una deroga alla non applicabilità della automaticità del condono ai contribuenti che abbiano presentato dichiarazione a credito, e poi intendono rinunciarvi.
In sostanza, il contribuente che presente la dichiarazione integrativa, ha l'onere di chiedere la definizione automatica e di rinunciare all'eventuale credito in precedenza esposto. Ma poiché per la mancata osservanza di tali oneri non è comminata alcuna sanzione, soprattutto in relazione alla mancata rinuncia espressa in relazione alla definizione automatica richiesta, all'Ufficio è dato il solo potere di accertare i dati dichiarati dal contribuente e la conformità dei comportamenti dello stesso agli oneri imposti. Come è stato osservato (Cass. 1016/2002, in parte motiva) il condono tributario rende il contribuente titolare di una situazione soggettiva complessa, avente dal lato passivo la natura di onere, e dal lato attivo quella di diritto potestativo, nei confronti dell'Ufficio, tenuto a soggiacere alla richiesta.
Ora, se il contribuente non ha, con la richiesta di definizione automatica, come nella specie, correttamente adempiuto agli oneri imposti, omettendo di rinunciare all'eccedenza a credito, l'Amministrazione Finanziaria che esercita il controllo sulla dichiarazione, rimane svincolata dalla soggezione impostale da una dichiarazione integrativa redatta secondo le previsioni di legge, sicché, in mancanza di espressa comminatoria di nullità, potrà scegliere fra l'accettazione della dichiarazione integrativa e l'esercizio del potere di accertamento, senza essere vincolata all'obbligo di dichiarare la nullità della dichiarazione automatica;
tale conclusione è conforme al fine che si propone la normativa di condono, che non è rivolta a negare la definizione agevolata a chi si vedrebbe poi legittimato a chiedere il rimborso del credito d'imposta. In sostanza, il condono irritualmente richiesto vincola comunque il contribuente, lasciando l'Amministrazione libera di riconoscere la definizione automatica del rapporto tributario, ovvero di esercitare il potere di accertamento. Ma una volta riconosciuta da parte dell'Amministrazione la validità della dichiarazione integrativa, ancorché senza espressa rinuncia al credito, il contribuente perde la possibilità di azionare il diritto al rimborso, che non può coesistere con la definizione automatica dell'imponibile.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2004