Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2004, n. 2711
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Sentenza 12 febbraio 2004

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In tema di condono fiscale per l'IVA e con riguardo alla disciplina di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516), l'inosservanza, da parte del contribuente, dell'onere, previsto dall'art. 28, quarto comma, del citato D.L., di rinunciare espressamente, nella dichiarazione integrativa, all'eventuale credito d'imposta risultante dalla dichiarazione per il 1981 non determina, in assenza di un'espressa previsione in tal senso, la nullità della predetta dichiarazione integrativa, bensì l'effetto di lasciare l'amministrazione libera di scegliere tra l'accettazione della definizione automatica del rapporto e l'esercizio del potere di accertamento, con la conseguenza che, una volta riconosciuta da parte dell'amministrazione la validità della dichiarazione integrativa (ancorché senza espressa rinuncia al credito), il contribuente perde la possibilità di azionare il diritto al rimborso, che non può coesistere con la definizione automatica dell'imponibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2004, n. 2711
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2711
    Data del deposito : 12 febbraio 2004

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