Legge 26 aprile 1993, n. 126

Commentari5

  • 1Testo Unico in materia di IstruzioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 agosto 2022

  • 2Brevi osservazioni sul crocifisso come simbolo affermativo e confermativo del principio di laicità dello Stato repubblicano
    Fulvio Cortese · https://www.costituzionalismo.it/ · 13 ottobre 2005

    Tar Veneto.pdf SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Sulla vicenda processuale; 3. Su alcune questioni pregiudiziali; 4. Su alcune questioni di merito; 4.1 In particolare: Sulla preliminare equiparazione tra croce e crocifisso; 4.2 Sull'affermazione dell'attuale vigenza delle normative regolamentari concretamente applicabili: sulla sostanziale negazione della Drittwirkung delle disposizioni costituzionali; 4.3 (segue)… e sull'inedita rilevazione di una consuetudine interpretativa comunque favorevole all'esposizione del simbolo; 4.4 Sulle peculiarità della soluzione ricostruttiva proposta dal Tar Veneto e su alcune contraddizioni in essa riscontrabili; 5. Conclusioni 1. Non è questa la sede per …

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  • 3Corte Costituzionale 15 dicembre 2004 n. 389
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 23 dicembre 2004

  • 4Crocifisso nelle aule scolastiche e libertà religiosa: la decisione della ConsultaAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 17 dicembre 2004

  • 5Esposizione del Crocifisso nella aule scolastiche: la decisione della Corte costituzionale
    Costituzionalismo.It · https://www.costituzionalismo.it/ · 14 dicembre 2004

    Pubblichiamo di seguito l'ordinanza n. 389 del 13 dicembre 2004 della Corte costituzionale. ORDINANZA N.389 ANNO 2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall'art. 119 (e allegata tabella C) del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), e dall'art. 118 del …

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Giurisprudenza12

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  • 1Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2619
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 3.4.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio recante il n. R. G. 24625/2024, vertente TRA , nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Giovanni Nucifero, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Ponte di Tappia 47; Ricorrente E , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio dell'Avvocatura regionale ed elettivamente …
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    • differenze retributive·
    • riconoscimento diritto·
    • art. 2116 c.c.·
    • spese di lite·
    • contributi previdenziali·
    • interesse ad agire·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • cessazione della materia del contendere·
    • principio della soccombenza virtuale

  • 2Trib. Napoli, sentenza 22/02/2023, n. 1219
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note e “trattazione scritta” - ha pronunciato, in data 21 febbraio 2023 la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13142/2022 R.G.L. per l'anno 2022 vertente TRA , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Fontana, 194, C.F.: , elettivamente domiciliato in Napoli, alla via C.F._1 Ponte di Tappia, 47, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Nucifero, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso (comunicazioni alla pec ) Email_1 …
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    • giudicato esterno·
    • spese processuali·
    • diritto a retribuzione corretta·
    • rapporti giuridici di durata·
    • efficacia vincolante del giudicato·
    • prova del fatto estintivo·
    • principio di non contestazione·
    • interessi su crediti retributivi·
    • quantificazione differenze retributive·
    • art. 127 ter c.p.c.

  • 3Trib. Roma, sentenza 16/11/2022, n. 9567
    Provvedimento: R.G. 23695/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA QUARTA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 23695/2021 promossa da: , elettivamente domiciliata in Caserta, viale Parte_1 delle Querce 20 – Parco “I LARI”, presso lo studio degli avv.ti CUNDARI GIUSEPPE e MATANO MARCO IPPOLITO, che la rappresentano e difendono per procura in atti RICORRENTE CONTRO Controparte_1 [...] CONVENUTO CONTUMACE 1 FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. contenente istanza cautelare Parte_1 , …
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    • mobilità interprovinciale·
    • disapplicazione norme di legge·
    • accantonamento posti immissioni in ruolo·
    • art. 8 CCNI mobilità·
    • art. 40 d.lgs. n. 165/2001·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • precedenza assoluta art. 33 L.104/92·
    • principio di coordinamento mobilità e reclutamento·
    • contrattazione collettiva

  • 4Trib. Siracusa, sentenza 14/07/2022, n. 793
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito dell'udienza del 14.07.2022, svolta con le modalità indicate dall'art. 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77) – cd. trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 115/2021 R.G. promossa da , nata a [...] il Parte_1 04/07/1980, c.f. ; elettivamente domiciliata presso C.F._1 il domicilio digitale degli avv.ti MARCO LO GIUDICE (c.f. ) e LUIGI SERINO (c.f. ), C.F._2 C.F._3 che la rappresentano e difendono per procura in atti ricorrente …
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    • art. 417 bis c.p.c.·
    • disapplicazione art. 470 T.U. Scuola·
    • CCNI mobilità·
    • mobilità interprovinciale·
    • violazione normativa mobilità·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • accantonamento posti mobilità·
    • contrattazione collettiva·
    • immissioni in ruolo

  • 5Trib. Napoli, sentenza 04/01/2022, n. 6715
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, all' udienza del 30/11/2021 pronuncia la seguente SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 221 co.4 Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (di conversione del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) e successive modifiche, nella causa iscritta al n. 19455 /2020 R.G. TRA , ) rappresentato e difeso dall'Avv. FASANO Parte_1 C.F._1 ANGELA MARIA , presso il cui studio elettivamente domicilia RICORRENTE E , in persona del ministro pro tempore, rappresentato e …
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    • art. 30 d.lgs. n° 165/2001·
    • mobilità territoriale personale docente·
    • disapplicazione norme di legge·
    • giurisdizione amministrativa·
    • accantonamento posti immissioni in ruolo·
    • principio di coordinamento mobilità e reclutamento·
    • compensazione spese di lite·
    • contrattazione collettiva·
    • art. 470 d.lgs. n° 297/94
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. L' articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121 , e' sostituito dal seguente:
    "Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, entro il 30 aprile 1994, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole italiane all'estero, e all'ordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse". AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota agli articoli 1 e 2:
    - Il titolo della legge n. 121/191 reca: "Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".
  • Art. 2. 1. L' articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 121 , e' sostituito dal seguente:
    "Art. 2. - 1. Entro il 30 settembre 1993, il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
    Nota agli articoli 1 e 2:
    - Il titolo della legge n. 121/191 reca: "Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".
  • Art. 3. 1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 121 , e' sostituito dal seguente:
    " 1. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e' espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema".
    Nota all'art. 3:
    - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 121/1991 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
    "Art. 3. - 1. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e' espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema.
    2. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro della pubblica istruzione puo' avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari, nonche' di esperti, particolarmente qualificati nel settore, da scegliersi anche tra i professori universitari ordinari o associati, mediante affidamento di incarichi di studio.
    3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 525 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al cap. 1122 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo".