Art. 4. (( (Autorita' competente). )) (( 1. Per l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie e' competente il prefetto del luogo di pagamento dell'assegno. ))
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4 gennaio 1991
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15 gennaio 2000
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Giurisprudenza • 33
- 1. Trib. Viterbo, sentenza 24/10/2024, n. 1010Provvedimento: […] l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma, sede dell'avvocatura dello Stato; l'infondatezza della domanda. Il giudizio ha ad oggetto la legittimità delle sanzioni amministrative irrogate dal Prefetto ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n. 386/1990 per emissione di assegni senza provvista; l'art. 8 bis della legge cit. prevede, al comma 6, l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge n. 689 del 1981, che disciplina l'opposizione a sanzione amministrative.Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- contumacia·
- annullamento cartella di pagamento·
- competenza territoriale·
- opposizione all'esecuzione·
- art. 615 c.p.c.·
- legittimazione passiva·
- notifica atti giudiziari·
- onere della prova·
- art. 617 c.p.c.
- 2. Trib. Isernia, sentenza 04/04/2023, n. 98Provvedimento: […] Tanto premesso l'appello è fondato. Sul punto, va rilevato, innanzitutto, che la legge attribuisce espressamente al Prefetto il potere di emettere ordinanze, aventi a oggetto sanzioni amministrative, per l'emissione di assegni senza l'autorizzazione del trattario. Gli artt. 1 e 4 della legge 386/1990, infatti, stabiliscono che “ 1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. 2. Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- art. 9 ter legge 386/1990·
- domicilio eletto·
- art. 9 bis legge 386/1990·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- preavviso di revoca autorizzazione·
- spese processuali·
- art. 1 legge 386/1990·
- onere di comunicazione variazione domicilio·
- emissione assegno senza autorizzazione
- 3. Trib. Isernia, sentenza 06/04/2024, n. 182Provvedimento: […] Gli artt. 2 e 4 della legge 386/1990, infatti, stabiliscono che “1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria daLeggi di più...
- autentica della sottoscrizione·
- sanzione amministrativa·
- prova del pagamento·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- devoluzione giudizio di appello·
- compensazione spese giudizio·
- art. 8 legge 386/1990·
- art. 2 legge 386/1990·
- assegno senza provvista
- 4. Trib. Isernia, sentenza 02/12/2025, n. 410Provvedimento: […] Tenendo conto, dunque, della documentazione prodotta in primo grado, il ricorso in opposizione proposto dalla era da rigettare. CP_1 Sul punto, va rilevato, innanzitutto, che la legge attribuisce espressamente al Prefetto il potere di emettere ordinanze, aventi a oggetto sanzioni amministrative, per l'emissione di assegni senza l'autorizzazione del trattario. Gli artt. 1 e 4 della legge 386/1990, infatti, stabiliscono che “ 1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. 2. SeLeggi di più...
- sanzioni amministrative·
- notifica verbale contestazione·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- delega funzionario amministrativo·
- competenza prefetto·
- art. 22 L. 689/1981·
- notifica preavviso revoca·
- art. 127 ter c.p.c.·
- termine quinquennale per ordinanza ingiunzione·
- emissione assegno senza autorizzazione
- 5. Trib. Isernia, sentenza 14/09/2023, n. 280Provvedimento: […] GA ad emettere assegni della Deve ricordarsi che la legge attribuisce espressamente al Prefetto il potere di emettere ordinanze, aventi ad oggetto sanzioni amministrative, per l'emissione di assegni senza l'autorizzazione del trattario. Gli artt. 1 e 4 della legge n. 386/1990, infatti, stabiliscono che “ 1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. 2. Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- art. 115 c.p.c.·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- art. 127ter c.p.c.·
- spese processuali·
- art. 346 c.p.c.·
- notifica contestazione violazione·
- contumacia appellato·
- art. 22 L. 689/81·
- prescrizione sanzione