Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
Articolo 6Articolo 8
Versione
30 novembre 1976
>
Versione
12 ottobre 1978
>
Versione
4 novembre 1997
>
Versione
23 giugno 2023
Art. 7. ((Al fine di favorire il pieno possesso delle lingue italiana, tedesca e ladina vengono istituiti, d'intesa tra il commissario del Governo e la provincia di Bolzano, corsi di addestramento linguistico per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio nella stessa provincia.))
Per il personale in servizio in provincia di Trento in uffici aventi competenza regionale, l'intesa di cui al comma precedente si svolge tra il commissario del Governo per la provincia di Trento e la provincia di Bolzano.
Le spese fanno carico per meta' alla provincia di Bolzano e per meta' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici possono altresi' nell'interesse del servizio far partecipare i propri dipendenti che abbiano frequentato con profitto i corsi di addestramento di cui al primo comma o che si siano distinti nell'esercizio della bilinguita' a corsi di perfezionamento generali o specializzati in Italia o all'estero.
Alla fine dei corsi di addestramento e di perfezionamento deve essere previsto un esame per verificare l'effettivo profitto conseguito.
((La partecipazione, regolarmente documentata, a corsi fuori provincia o all'estero, di perfezionamento nella conoscenza della seconda lingua e della lingua ladina, previsti dal quarto comma, e' valida per la concessione del congedo straordinario o dei permessi retribuiti previsti dai contratti di lavoro analoghi nel limite massimo di ventisei giorni all'anno, secondo le modalita' da definirsi nella contrattazione.))
Entrata in vigore il 23 giugno 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente