Articolo 2 della Legge 5 novembre 1990, n. 329
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 novembre 1990
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data dalla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in confromita' a quanto disposto dal paragrafo 2 dell'articolo 30 della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 16 novembre 1990