Articolo 95 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 94Articolo 96
Versione
13 settembre 1977
Art. 95. Attribuzione ai comuni

Le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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