Articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 78Articolo 80
Versione
13 settembre 1977
Art. 79. Materia del trasferimento

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art. 1 nelle materie "urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale", "viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale", "navigazione e porti lacuali", "caccia", "pesca nelle acque interne", come attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente