Art. 4. 1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad avvalersi della Banca d'Italia, con facolta' di concedere a tale Istituto le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da esso effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle sue disponibilita', in nome e per conto dello Stato.
Articolo 3Articolo 5
- Legge 13 ottobre 2009, n. 144
Articolo 4 della Legge 13 ottobre 2009, n. 144
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21 ottobre 2009
21 ottobre 2009
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