Articolo 6 del Regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482
Articolo 5Articolo 7
Versione
23 agosto 1936
Art. 6.

Nel procedere alla revisione dei lavori, la Commissione, immediatamente dopo la lettura di ogni lavoro, assegna il punto.

A tal fine ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti cosi' assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova.

La Commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia tutto o in parte copiato, annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.
Entrata in vigore il 23 agosto 1936
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