Art. 20. Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola). 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N.74)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N.74)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N.74)) .
4. In relazione alla nuova disciplina dell'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, all'articolo 7, comma 3, della legge 27 gennaio 1968, n. 35 , e successive modificazioni, dopo le parole: "quantita' nominali unitarie seguenti espresse in litri:" sono inserite le seguenti: "0,05,".
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N.74)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N.74)) .
4. In relazione alla nuova disciplina dell'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, all'articolo 7, comma 3, della legge 27 gennaio 1968, n. 35 , e successive modificazioni, dopo le parole: "quantita' nominali unitarie seguenti espresse in litri:" sono inserite le seguenti: "0,05,".