Articolo 24 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
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22 settembre 1955
Art. 24.
( Art. 18 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 ).


In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro.
Entrata in vigore il 22 settembre 1955
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