Articolo 47 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
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22 settembre 1955
Art. 47.
( Art. 41 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 Art. 8 C.C. 25 luglio 1940).


Nei casi previsti agli articoli 4, terzo e quarto comma, 7 e 8 la corresponsione degli assegni familiari deve essere autorizzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 22 settembre 1955
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