Articolo 43 - Testo unico delle norme sugli assegni familiari
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Versione
22 settembre 1955
Art. 43.
( Art. 38 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 ).


Se l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvedera', entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
La ricevuta di versamento costituisce la prova liberatoria dell'obbligo del datore di lavoro.
Se invece l'ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti, l'Istituto predetto provvedera' a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.
Entrata in vigore il 22 settembre 1955
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