Articolo 23 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
Articolo 22Articolo 24
Versione
1 marzo 2010
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1 gennaio 2019
Art. 23. (Data valuta e disponibilita' dei fondi) 1. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non puo' essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
(( 2. Purche' non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo e' accreditato sul conto del prestatore medesimo, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell'ordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento. )) 3. La data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del pagatore non puo' precedere la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento e' addebitato sul medesimo conto di pagamento.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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