Articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895
Articolo 58Articolo 60
Versione
7 dicembre 1950
Art. 59. (Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta)

La notificazione della cessione costituisce l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di salario cedute.
Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni contemplate dall'art. 1 del testo unico, quella che aveva l'obbligo di curare la esecuzione della cessione, e sia consapevole di detto passaggio, comunica, per mezzo di lettera raccomandata, all'altra Amministrazione, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati originari concernenti la cessione medesima, nonche' il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1950
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