Legge 25 ottobre 1977, n. 880

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      Versioni del testo

      • Art. 1.
        Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali, firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952:
        a) convenzione per l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi;
        b) convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza civile in materia di abbordaggio;
        c) convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza penale in materia di abbordaggio e di altri incidenti di navigazione.
      • Art. 2.
        Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 14, 12 e 8 rispettivamente delle convenzioni di cui alle lettere a), b) e c).

      • Convention della Legge 25 ottobre 1977, n. 880
        CONVENTION INTERNATIONALE
        POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES A LA COMPETENCE PENALE EN MATIERE D'ABORDAGE ET AUTRES EVENEMENTS DE NAVIGATION SIGNEE A BRUXELLES, LE 10 MAI 1952


        Parte di provvedimento in formato grafico