Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 dicembre 1977 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 dicembre 1977 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali, firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952:
a) convenzione per l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi;
b) convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza civile in materia di abbordaggio;
c) convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla competenza penale in materia di abbordaggio e di altri incidenti di navigazione. - Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 14, 12 e 8 rispettivamente delle convenzioni di cui alle lettere a), b) e c).
- Convention della Legge 25 ottobre 1977, n. 880CONVENTION INTERNATIONALE
POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES A LA COMPETENCE PENALE EN MATIERE D'ABORDAGE ET AUTRES EVENEMENTS DE NAVIGATION SIGNEE A BRUXELLES, LE 10 MAI 1952
Parte di provvedimento in formato grafico