CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2023, n. 5616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5616 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UZ MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IU SE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5616 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Milano giudicando in sede di rinvio, all'esito di annullamento del giudice di legittimità limitatamente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF in relazione agli anni di imposta 2010 e 2011) rispetto alle violazioni tributarie concernenti l'omesso versamento dell'IVA relative agli anni precedenti (da 2005 a 2008), escludeva il vincolo della continuazione e confermava la pronuncia di condanna di UZ Romano per i reati ascritti, con esclusione del vincolo della continuazione esterna. 2. Pure riconoscendo la omogeneità e la contiguità cronologica tra le suddette violazioni escludeva che si potesse prospettare una originaria programmazione criminosa laddove la matrice unificante della astensione dagli obblighi tributari per una egoistica finalità economica risultava contraddetta, a partire dall'anno di imposta 2009, dal fatto che il UZ non solo aveva omesso di eseguire i versamenti dell'IVA, ma aveva del tutto omesso ogni obbligo tributario, astenendosi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche con riferimento a importi rilevanti. Assumeva ancora che la ripetuta violazione degli obblighi concernenti l'adempimento dell'onere tributario in coincidenza delle scadenze programmate denotava uno stile di vita orientato al mancato rispetto della legge ma non una programmazione unitaria, atteso che non sarebbe stato possibile prevedere, fin dalla prima inosservanza, che vi sarebbero stati redditi rilevanti anche nelle successive annualità e che il UZ avrebbe omesso di farvi fronte. 3. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso pe cassazione la difesa del UZ assumendo l'inosservanza da parte del giudice del rinvio dei principio di diritto espresso nella sentenza di annullamento la quale da un lato aveva ravvisato la ricorrenza in positivo degli indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, in ragione della continuità, sistematicità ed omogeneità delle violazioni apparentemente sorrette dal comune intento del UZ di sottrarsi al pagamento delle impose e dall'altra evidenziava come il giudice di appello avesse mancato di evidenziare situazioni di intervallo o di incoerenza rispetto a tale univocità di intenti, quale momenti di estemporanea difforme determinazione, ovvero di soluzione di continuità nel perseguimento di tale scopo. Rileva che una tale soluzione di continuità non poteva ritenersi intaccata dalla circostanza, invece valorizzata dal giudice del rinvio, della più articolata e grave consistenza di evasione fiscale posta in essere dal 1 ricorrente, tenuto conto del fatto che la identità del disegno criminoso non era incompatibile con la violazione di distinte norme incriminatrici, a fronte della omogeneità del bene giuridico protetto e della comune matrice tributaria, violazioni realizzate in maniera sistematica e continuativa per diversi anni (e cioè in coincidenza con le periodiche scadenze tributarie a partire dall'anno 2005) e sorrette dall'unicità del fine della evasione fiscale. Contraddittorio risultava essere poi il riferimento della riconducibilità delle sistematiche violazioni fiscali ad un sistema di vita piuttosto che a un preordinato disegno criminoso, laddove la sistematicità delle violazioni quali abitudini programmate di vita per la giurisprudenza di legittimità costituivano sintomo di emersione della continuazione. Rilevava ancora come il riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti in precedenza giudicati avrebbe dovuto comportare la esclusione della recidiva e la eliminazione dell'aumento apportato a tale titolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La sentenza deve essere annullata in relazione ai denunciati vizi della difesa del ricorrente concernenti il mancato assolvimento da parte del giudice del rinvio di un doveroso sforzo argomentativo atto a dare conto del diverso percorso logico seguito rispetto alla pronuncia sottoposta ad annullamento. 1.1 Orbene va ribadito il principio secondo cui a seguito di annullamento per vizio motivazionale, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato E il valore delle relative fonti di prova (sez.3, n.34794 del 19/05/2017, P.G., P.C. in proc.F., Rv.271345). 2. Per comprendere il vulnus cui è affetta la sentenza della Corte di Appello è necessario evidenziare che la Corte regolatrice, nel ribadire il principio di diritto che presiede il riconoscimento della continuazione nella enunciazione dei concreti indicatori da cui ricavare il vincolo (omogeneità delle violazioni del bene protetto, la contiguità spazio temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e la programmazione dei singoli reati nella loro linee essenziali), con la 2 precisazione che tali segnalatori non avrebbero avuto comunque rilievo qualora fosse accertato che i singoli reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, rilevava che nella specie gli indici rivelatori appaiono - quantomeno prima facie - sussistere nella loro coerente illecita integralità (tenuto conto della risalente sistematicità delle cadenzate violazioni in materia tributaria e del manifesto rifiuto del rispetto delle regole in tale settore, tra l'altro per importi anche assai consistenti). Aggiungeva la sentenza rescindente che siffatta apparente coerenza nel disegno criminoso non si presenta intaccata da momenti di estemporanea difforme determinazione, ovvero da soluzione di continuità nel perseguimento del proprio scopo. A tal riguardo concludeva pertanto che, "reciprocamente ritenute la presenza e l'assenza degli elementi che questa Corte ha comunque evidenziato al fine della verifica dell'originario disegno criminoso", si impone una nuova valutazione di merito, tenuto altresì naturalmente conto che l'omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale di alcune di esse, seppure indicative di una scelta delinquenziale, non consentono, da sole, di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo. 3. Ritiene il giudice di legittimità che il giudice di rinvio non si sia uniformato a tali indicazioni in quanto, al fine di escludere il vincolo della continuazione tra violazioni tributarie realizzate dal UZ con coerente sistematicità a partire dall'anno 2005 fino all'anno di imposta 2011, la corte di appello impiega un argomento manifestamente illogico ed un altro c:he ha già formato oggetto di rilievo critico da parte della corte regolatrice, incorrendo pertanto nelle medesime censure formulate nella prima sentenza rescindente, laddove non è stato seguito un diverso percorso argomentativo rispetto a quello censurato dalla corte regolatrice. 3.1 Invero per escludere "l'apparente coerenza nel disegno criminoso" segnalata dal giudice di legittimità e nel valutare la ricorrenza di "momenti di estemporanea difforme determinazione e di soluzione di continuità nel disegno criminoso" il giudice di rinvio valorizza la circostanza che, pure a fronte di violazioni omogenee di norme tributarie e di assenza di soluzione di continuità nelle violazioni, che abbracciano ininterrottamente scansioni temporali di imposta dal 2005 al 2011, la condotta illecita avrebbe manifestato un "salto di qualità" nel corso degli anni e cioè il UZ sarebbe passato dall'evasione dell'Iva (anni 2006-2007-2008 e 2009) alla evasione tributaria sul complessivo reddito imponibile (anni 2010-2011), mediante la omessa presentazione della dichiarazione annuale, ma l'argomento è illogico e 3 apparente, risultando semmai evidenziato un più accentuato e articolato proposito criminoso comunque rivolto alla evasione delle imposte, che risulta peraltro coerente con la sistematica, continuativa e ingravescente inosservanza degli obblighi sullo stesso gravanti a partire dall'anno di imposta 2005. 3.2 Apparente risulta poi il secondo argomento secondo il quale l'unitarietà del disegno criminoso sarebbe escluso dalla impossibilità di una originaria e unitaria programmazione delle singole violazioni, costituendo semmai le stesse l'espressione di un "sistema di vita". 3.3 Invero un siffatto argomento era già stato speso nella sentenza della corte di appello alla quale il ricorrente aveva contestato tanto la mancata valutazione degli indici addotti dalla difesa a sostegno della stanza di continuazione quanto, in particolare, l'omessa considerazione che lo scopo unificante era rappresentato dalla "evasione fiscale, da perseguire tramite plurime omissioni in tempi diversi e in modo sistematico di diverse disposizioni in ambito tributario". La Corte di Cassazione nell'accogliere il suddetto motivo di ricorso ha avuto modo di chiarire che già il primo giudice aveva riconosciuto che "il ricorrente persegue l'unico scopo dell'evasione fiscale" così come ammesso dal UZ in sede di ricorso, "a fronte di una riconosciuta particolare intensità del dolo e della pervicacia nell'arrecare danno alla collettività mediante la sistematica inadempienza alle obbligazioni tributarie". In sostanza al giudice del rinvio era rimessa la valutazione sulla ricorrenza degli indici rivelatori, specificamente indicati nella sentenza di annullamento, come sopra richiamati, e la verifica dell'esistenza di elementi di frattura che potessero fare propendere la corte di merito per l'esistenza di determinazioni volitive estemporanee in relazione alle singole violazioni tali da interrompere la continuazione. 4. Orbene il giudice del rinvio non solo non si è attenuto al perimetro delibativo indicato dalla Corte, limitandosi a escludere la medesimezza del disegno criminoso senza passare in rassegna gli indicatori enucleati dal giudice di legittimità e segnalati dal ricorrente nel ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello (sez.U, n.28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074) ma si è sottratto altresì dal considerare il fine unificante della "evasione fiscale" quale plausibile leva finalistica di una unitaria programmazione criminosa, pure prospettata dalla corte regolatrice, riconoscendo di converso la reiterazione della condotta criminosa come espressione di un "sistema di vita", senza peraltro agganciare tale argomento ad alcun elemento fattuale o a una fonte probatoria idonee a giustificare 4 4ts l'inferenza di attribuire rilievo a tale profilo ("sistema di vita"), pure indicato nella sentenza a S.U., Gargiulo, quale possibile indicatore del vincolo della continuazione. 5. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per un rinnovato esame della questione concernente la ricorrenza del vincolo della continuazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Così deciso nella camera di consiglio del 13 Dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IU SE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5616 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Milano giudicando in sede di rinvio, all'esito di annullamento del giudice di legittimità limitatamente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF in relazione agli anni di imposta 2010 e 2011) rispetto alle violazioni tributarie concernenti l'omesso versamento dell'IVA relative agli anni precedenti (da 2005 a 2008), escludeva il vincolo della continuazione e confermava la pronuncia di condanna di UZ Romano per i reati ascritti, con esclusione del vincolo della continuazione esterna. 2. Pure riconoscendo la omogeneità e la contiguità cronologica tra le suddette violazioni escludeva che si potesse prospettare una originaria programmazione criminosa laddove la matrice unificante della astensione dagli obblighi tributari per una egoistica finalità economica risultava contraddetta, a partire dall'anno di imposta 2009, dal fatto che il UZ non solo aveva omesso di eseguire i versamenti dell'IVA, ma aveva del tutto omesso ogni obbligo tributario, astenendosi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche con riferimento a importi rilevanti. Assumeva ancora che la ripetuta violazione degli obblighi concernenti l'adempimento dell'onere tributario in coincidenza delle scadenze programmate denotava uno stile di vita orientato al mancato rispetto della legge ma non una programmazione unitaria, atteso che non sarebbe stato possibile prevedere, fin dalla prima inosservanza, che vi sarebbero stati redditi rilevanti anche nelle successive annualità e che il UZ avrebbe omesso di farvi fronte. 3. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso pe cassazione la difesa del UZ assumendo l'inosservanza da parte del giudice del rinvio dei principio di diritto espresso nella sentenza di annullamento la quale da un lato aveva ravvisato la ricorrenza in positivo degli indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, in ragione della continuità, sistematicità ed omogeneità delle violazioni apparentemente sorrette dal comune intento del UZ di sottrarsi al pagamento delle impose e dall'altra evidenziava come il giudice di appello avesse mancato di evidenziare situazioni di intervallo o di incoerenza rispetto a tale univocità di intenti, quale momenti di estemporanea difforme determinazione, ovvero di soluzione di continuità nel perseguimento di tale scopo. Rileva che una tale soluzione di continuità non poteva ritenersi intaccata dalla circostanza, invece valorizzata dal giudice del rinvio, della più articolata e grave consistenza di evasione fiscale posta in essere dal 1 ricorrente, tenuto conto del fatto che la identità del disegno criminoso non era incompatibile con la violazione di distinte norme incriminatrici, a fronte della omogeneità del bene giuridico protetto e della comune matrice tributaria, violazioni realizzate in maniera sistematica e continuativa per diversi anni (e cioè in coincidenza con le periodiche scadenze tributarie a partire dall'anno 2005) e sorrette dall'unicità del fine della evasione fiscale. Contraddittorio risultava essere poi il riferimento della riconducibilità delle sistematiche violazioni fiscali ad un sistema di vita piuttosto che a un preordinato disegno criminoso, laddove la sistematicità delle violazioni quali abitudini programmate di vita per la giurisprudenza di legittimità costituivano sintomo di emersione della continuazione. Rilevava ancora come il riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti in precedenza giudicati avrebbe dovuto comportare la esclusione della recidiva e la eliminazione dell'aumento apportato a tale titolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La sentenza deve essere annullata in relazione ai denunciati vizi della difesa del ricorrente concernenti il mancato assolvimento da parte del giudice del rinvio di un doveroso sforzo argomentativo atto a dare conto del diverso percorso logico seguito rispetto alla pronuncia sottoposta ad annullamento. 1.1 Orbene va ribadito il principio secondo cui a seguito di annullamento per vizio motivazionale, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato E il valore delle relative fonti di prova (sez.3, n.34794 del 19/05/2017, P.G., P.C. in proc.F., Rv.271345). 2. Per comprendere il vulnus cui è affetta la sentenza della Corte di Appello è necessario evidenziare che la Corte regolatrice, nel ribadire il principio di diritto che presiede il riconoscimento della continuazione nella enunciazione dei concreti indicatori da cui ricavare il vincolo (omogeneità delle violazioni del bene protetto, la contiguità spazio temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e la programmazione dei singoli reati nella loro linee essenziali), con la 2 precisazione che tali segnalatori non avrebbero avuto comunque rilievo qualora fosse accertato che i singoli reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, rilevava che nella specie gli indici rivelatori appaiono - quantomeno prima facie - sussistere nella loro coerente illecita integralità (tenuto conto della risalente sistematicità delle cadenzate violazioni in materia tributaria e del manifesto rifiuto del rispetto delle regole in tale settore, tra l'altro per importi anche assai consistenti). Aggiungeva la sentenza rescindente che siffatta apparente coerenza nel disegno criminoso non si presenta intaccata da momenti di estemporanea difforme determinazione, ovvero da soluzione di continuità nel perseguimento del proprio scopo. A tal riguardo concludeva pertanto che, "reciprocamente ritenute la presenza e l'assenza degli elementi che questa Corte ha comunque evidenziato al fine della verifica dell'originario disegno criminoso", si impone una nuova valutazione di merito, tenuto altresì naturalmente conto che l'omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale di alcune di esse, seppure indicative di una scelta delinquenziale, non consentono, da sole, di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo. 3. Ritiene il giudice di legittimità che il giudice di rinvio non si sia uniformato a tali indicazioni in quanto, al fine di escludere il vincolo della continuazione tra violazioni tributarie realizzate dal UZ con coerente sistematicità a partire dall'anno 2005 fino all'anno di imposta 2011, la corte di appello impiega un argomento manifestamente illogico ed un altro c:he ha già formato oggetto di rilievo critico da parte della corte regolatrice, incorrendo pertanto nelle medesime censure formulate nella prima sentenza rescindente, laddove non è stato seguito un diverso percorso argomentativo rispetto a quello censurato dalla corte regolatrice. 3.1 Invero per escludere "l'apparente coerenza nel disegno criminoso" segnalata dal giudice di legittimità e nel valutare la ricorrenza di "momenti di estemporanea difforme determinazione e di soluzione di continuità nel disegno criminoso" il giudice di rinvio valorizza la circostanza che, pure a fronte di violazioni omogenee di norme tributarie e di assenza di soluzione di continuità nelle violazioni, che abbracciano ininterrottamente scansioni temporali di imposta dal 2005 al 2011, la condotta illecita avrebbe manifestato un "salto di qualità" nel corso degli anni e cioè il UZ sarebbe passato dall'evasione dell'Iva (anni 2006-2007-2008 e 2009) alla evasione tributaria sul complessivo reddito imponibile (anni 2010-2011), mediante la omessa presentazione della dichiarazione annuale, ma l'argomento è illogico e 3 apparente, risultando semmai evidenziato un più accentuato e articolato proposito criminoso comunque rivolto alla evasione delle imposte, che risulta peraltro coerente con la sistematica, continuativa e ingravescente inosservanza degli obblighi sullo stesso gravanti a partire dall'anno di imposta 2005. 3.2 Apparente risulta poi il secondo argomento secondo il quale l'unitarietà del disegno criminoso sarebbe escluso dalla impossibilità di una originaria e unitaria programmazione delle singole violazioni, costituendo semmai le stesse l'espressione di un "sistema di vita". 3.3 Invero un siffatto argomento era già stato speso nella sentenza della corte di appello alla quale il ricorrente aveva contestato tanto la mancata valutazione degli indici addotti dalla difesa a sostegno della stanza di continuazione quanto, in particolare, l'omessa considerazione che lo scopo unificante era rappresentato dalla "evasione fiscale, da perseguire tramite plurime omissioni in tempi diversi e in modo sistematico di diverse disposizioni in ambito tributario". La Corte di Cassazione nell'accogliere il suddetto motivo di ricorso ha avuto modo di chiarire che già il primo giudice aveva riconosciuto che "il ricorrente persegue l'unico scopo dell'evasione fiscale" così come ammesso dal UZ in sede di ricorso, "a fronte di una riconosciuta particolare intensità del dolo e della pervicacia nell'arrecare danno alla collettività mediante la sistematica inadempienza alle obbligazioni tributarie". In sostanza al giudice del rinvio era rimessa la valutazione sulla ricorrenza degli indici rivelatori, specificamente indicati nella sentenza di annullamento, come sopra richiamati, e la verifica dell'esistenza di elementi di frattura che potessero fare propendere la corte di merito per l'esistenza di determinazioni volitive estemporanee in relazione alle singole violazioni tali da interrompere la continuazione. 4. Orbene il giudice del rinvio non solo non si è attenuto al perimetro delibativo indicato dalla Corte, limitandosi a escludere la medesimezza del disegno criminoso senza passare in rassegna gli indicatori enucleati dal giudice di legittimità e segnalati dal ricorrente nel ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello (sez.U, n.28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074) ma si è sottratto altresì dal considerare il fine unificante della "evasione fiscale" quale plausibile leva finalistica di una unitaria programmazione criminosa, pure prospettata dalla corte regolatrice, riconoscendo di converso la reiterazione della condotta criminosa come espressione di un "sistema di vita", senza peraltro agganciare tale argomento ad alcun elemento fattuale o a una fonte probatoria idonee a giustificare 4 4ts l'inferenza di attribuire rilievo a tale profilo ("sistema di vita"), pure indicato nella sentenza a S.U., Gargiulo, quale possibile indicatore del vincolo della continuazione. 5. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per un rinnovato esame della questione concernente la ricorrenza del vincolo della continuazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Così deciso nella camera di consiglio del 13 Dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente