Art. 6. Raccolta e scambio delle informazioni 1. L'ENAC sviluppa un sistema appropriato che garantisce la raccolta, la gestione ed il trattamento delle informazioni sulla sicurezza degli aeromobili di cui all'articolo 1 e che comprende:
a) importanti informazioni in materia di sicurezza, ricavate in particolare da:
1) rapporti dei piloti;
2) rapporti delle organizzazioni di manutenzione;
3) rapporti sugli incidenti;
4) altri organismi, indipendenti dalle autorita' dell'aviazione civile degli Stati dell'Unione europea
5) reclami;
b) informazioni sulle azioni intraprese in seguito ad un'ispezione a terra, fra cui:
1) fermo dell'aeromobile;
2) divieto operativo comunitario o in un singolo Stato dell'Unione europea, per l'aeromobile o l'operatore;
3) interventi correttivi necessari;
4) contatti con l'autorita' dell'aviazione civile competente sull'operatore
c) informazioni complementari sull'operatore quali, ad esempio:
1) interventi correttivi realizzati;
2) ricorrenza delle anomalie.
2. Le informazioni sono registrate in rapporti stilati su un formulario tipo conforme all'allegato I della direttiva 2004/36/CE , e successive modificazioni.
3. Le informazioni di cui al comma 1 e quelle che indicano l'esistenza di una potenziale minaccia per la sicurezza ovvero mancanza di conformita' alle norme di sicurezza internazionali, sono trasmesse immediatamente dall'ENAC alla Commissione europea, alle autorita' dell'aviazione civile degli Stati membri dell'Unione europea e all'Agenzia europea della sicurezza aerea.
4. L'ENAC scambia con le autorita' degli Stati membri le informazioni in suo possesso che comprendono, a richiesta dell'autorita' competente, un elenco degli aeroporti degli Stati membri interessati che sono aperti al traffico internazionale con indicazione per anno civile del numero di ispezioni a terra effettuate e il numero di movimenti di aeromobili di paesi terzi in ciascun aeroporto di detto elenco.
5. Al Ministero dei trasporti ed all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e' garantito, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'accesso alle informazioni di cui al presente articolo.
Nota all' art. 6:
- Per la direttiva 2004/36/CE , vedi note alle premesse.
a) importanti informazioni in materia di sicurezza, ricavate in particolare da:
1) rapporti dei piloti;
2) rapporti delle organizzazioni di manutenzione;
3) rapporti sugli incidenti;
4) altri organismi, indipendenti dalle autorita' dell'aviazione civile degli Stati dell'Unione europea
5) reclami;
b) informazioni sulle azioni intraprese in seguito ad un'ispezione a terra, fra cui:
1) fermo dell'aeromobile;
2) divieto operativo comunitario o in un singolo Stato dell'Unione europea, per l'aeromobile o l'operatore;
3) interventi correttivi necessari;
4) contatti con l'autorita' dell'aviazione civile competente sull'operatore
c) informazioni complementari sull'operatore quali, ad esempio:
1) interventi correttivi realizzati;
2) ricorrenza delle anomalie.
2. Le informazioni sono registrate in rapporti stilati su un formulario tipo conforme all'allegato I della direttiva 2004/36/CE , e successive modificazioni.
3. Le informazioni di cui al comma 1 e quelle che indicano l'esistenza di una potenziale minaccia per la sicurezza ovvero mancanza di conformita' alle norme di sicurezza internazionali, sono trasmesse immediatamente dall'ENAC alla Commissione europea, alle autorita' dell'aviazione civile degli Stati membri dell'Unione europea e all'Agenzia europea della sicurezza aerea.
4. L'ENAC scambia con le autorita' degli Stati membri le informazioni in suo possesso che comprendono, a richiesta dell'autorita' competente, un elenco degli aeroporti degli Stati membri interessati che sono aperti al traffico internazionale con indicazione per anno civile del numero di ispezioni a terra effettuate e il numero di movimenti di aeromobili di paesi terzi in ciascun aeroporto di detto elenco.
5. Al Ministero dei trasporti ed all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e' garantito, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'accesso alle informazioni di cui al presente articolo.
Nota all' art. 6:
- Per la direttiva 2004/36/CE , vedi note alle premesse.