Articolo 5 - Importazione illegale
Ciascuna Parte provvede a rendere reato, se realizzata intenzionalmente, l'importazione di beni culturali mobili qualora essa sia vietata dalla legislazione nazionale in quanto il bene mobile risulta:
a. rubato in un altro Stato;
b. ottenuto a seguito di scavi o conservato in una delle circostanze descritte all'articolo 4 della presente Convenzione;
c. esportato in violazione della legge dello Stato che lo ha classificato, definito o specificamente designato come bene culturale in conformita' all'articolo 2 della presente Convenzione;
se il trasgressore era a conoscenza del fatto che il bene culturale era stato rubato, ottenuto a seguito di scavi o esportato in violazione della legge di tale altro Stato.
Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di prevedere per il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo sanzioni di natura non penale anziche' sanzioni penali.
Ciascuna Parte provvede a rendere reato, se realizzata intenzionalmente, l'importazione di beni culturali mobili qualora essa sia vietata dalla legislazione nazionale in quanto il bene mobile risulta:
a. rubato in un altro Stato;
b. ottenuto a seguito di scavi o conservato in una delle circostanze descritte all'articolo 4 della presente Convenzione;
c. esportato in violazione della legge dello Stato che lo ha classificato, definito o specificamente designato come bene culturale in conformita' all'articolo 2 della presente Convenzione;
se il trasgressore era a conoscenza del fatto che il bene culturale era stato rubato, ottenuto a seguito di scavi o esportato in violazione della legge di tale altro Stato.
Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di prevedere per il comportamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo sanzioni di natura non penale anziche' sanzioni penali.