Articolo 44 - Accordo della Legge 10 febbraio 2005, n. 23
Articolo 43Articolo 45
Versione
3 marzo 2005
ARTICOLO
Ratifica, accettazione o approvazione

1) Il presente Accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.
2) Salvo nei casi previsti all'Articolo 45, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro e non oltre il 25 settembre 2001. Tuttavia il Consiglio puo' decidere di concedere proroghe del termine ai governi firmatari che non sono in grado di depositare i loro strumenti prima di tale data. Tali decisioni del Consiglio saranno trasmesse al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. .

Entrata in vigore il 3 marzo 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente